Cambiare operatore cellulare, quanto tempo ci vuole

Cambiare operatore cellulare, quanto tempo ci vuole

Spesso per ragioni più differenti siamo costretti a cambiare operatore, ma quanto tempo ci vuole?

Per cambio operatore intendiamo la portabilità del numero, ovvero mantenere lo stesso numero di telefono e passare ad un’altra compagnia telefonica.

Cambiare operatore, come fare

Cambiare operatore è molto semplice, basta recarsi in un negozio fisico, o online, comprare una SIM, e contestualmente dichiarare di voler mantenere lo stesso numero telefonico.

La normativa attuale prevede che si può passare agevolmente da un operatore cellulare ad altro mantenendo il proprio numero, ed in nessun modo si può essere ostacolati.

Tale possibilità viene attuata in ottemperanza della Direttiva Europea 2009/136/CE, la delibera n. 147/11/CIR.
Per cambiare operatore cellulare e mantenere il numero, è sufficiente

  • Contattare o recarsi dal nuovo operatore e chiedere il trasferimento.
  • Il nuovo operatore raccoglierà tutti i dati e comunicherà il passaggio al vecchio
  • Al cliente viene dato una scheda sim con un numero provvisorio
  • Avviene l’attivazione della portabilità (mantenimento del vecchio numero) sulla nuova scheda.

Fisicamente non dovrete far altro che cambiare la scheda sim nel vostro cellulare. Ovviamente potete continuare ad usare la vecchia scheda, fino a quando non funzionerà più. Quindi sostituitela con quella della nuova compagnia che, a quel punto, avrà il vostro caro vecchio numero di sempre.

Tenete presente che devono anche trasferire l’eventuale residuo di credito che avete ancora a disposizione, obbligo che il più delle volte viene disatteso!

Quanto tempo ci vuole?

Il tempo per cambiare operatore cellulare, mantenendo lo stesso numero è stata fissata dalla direttiva europea ad 1 giorno lavorativo. O meglio tra le 12 e le 24 ore.

 C’è però un termine di tolleranza di un ulteriore giorno, che se trascorso senza effetto può dare luogo ad una richiesta di risarcimento per ogni giorno di ritardo dal primo, oltre alla possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

La norma di riferimento in quest’ultimo caso è l’art. 1453 c.c (Risolubilità del contratto per inadempimento) “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti)”

Cambio operatore, risarcimento

La richiesta di risarcimento per la mancata portabilità del numero cellulare entro i termini prestabiliti comporta un indennizzo di 2,50€ per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo (purtroppo) di 50€.

Le modalità di richiesta sono specificate nei contratti delle compagnie, ed eventualmente anche sul sito del gestore, devono essere semplici e non onerose (fax, email etc)

Comunque conviene sempre inviare una raccomandata a/r per formalizzare la richiesta in modo più efficace.

Vi rimando al sito del ADUC per ogni approfondimento e per scaricare il modello di messa in mora dell’operatore.

redazione

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